Come richiedere la sospensione del Mutuo prima casa

  • 3 anni ago
studio consulenza immobiliare

Quali sono le novità introdotte dal decreto “Cura Italia” in materia di mutuo prima casa: come possiamo richiedere la sospensione? Quali sono le procedure? Conviene richiederla?

Sono queste alcune delle domande che i clienti ci pongono. Di seguito pubblichiamo una breve guida che ha il semplice scopo di informare e darvi una idea dei “pro” e dei “contro“; soprattutto vi spiegherà come poterlo richiedere. La possibilità di richiedere la sospensione del mutuo prima casa è stata introdotta dal decreto Cura Italia per coloro che si trovano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza covid-19.

Prima di tutto un elenco di 10 punti essenziali:
  1.  La tempistica – per l’effettiva sospensione della rata del mutuo si tratta di tempistiche non proprio brevi. Dopo l’invio della domanda si hanno a disposizione dieci giorni per completare la documentazione; 15 giorni per l’istruttoria di Consap, 5 giorni lavorativi per l’esisto dell’istruttoria da parte della banca e altri 35-40 per l’effettiva sospensione della rata. Ma attenzione: la sospensione della moratoria decorrere dalla data dell’invio della richiesta e non dall’effettiva sospensione.
  2. Sospensione delle rate non pagate fino a 90 giorni – Nella moratoria sono inclusi i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima della data di presentazione della richiesta, ovvero per i tre mesi precedenti la richiesta.
  3. Compresi anche i mutui già sospesi – Si può richiedere la sospensione delle rate anche per un mutuo per cui si era già richiesta la sospensione in passato e questo non conterà nei 18 mesi. Sempre e quando si sia in regola con il pagamento da almeno tre mesi.
  4. Adesione della banca al Fondo – Naturalmente per accedere alla sospensione è necessario che la stessa banca abbia aderito al Fondo nazionale Gasparrini.
  5. Procedure per il lockdown – In periodo di lockdown si semplificano le procedure per l’invio del modulo che può avvenire anche online. Anche l’impiegato di banca può inviarlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2 e inserendo i dati nel campo note. In ogni caso  è obbligatorio allegare la certificazione del datore di lavoro e l’autodichiarazione sul fatturato.
  6. Obbligatorio indicare la durata della sospensione – Attenzione a indicare la durata della sospensione richiesta, pena rigetto della stessa. In caso di incertezza meglio indicare la durata minore (sei mesi) e poi rinnovare la domanda.
  7. Sospensione per altre tipologie di mutui – Sospensione per i mutui fino a 250mila euro contratti oltre che per l’acquisto della prima casa anche per ristrutturazione e liquidità.
  8. Considerare il pagamento degli interessi – A carico del mutuatario rimane il 50% della quota interessi (il cui incasso Consap ha chiesto di rimandare in un secondo momento) quindi sempre meglio valutare se conviene la sospensione o un’eventuale rinegoziazione o surroga.
  9. Ampliamento della sospensione – Con successive correzioni al decreto sono stati inclusi nella moratoria anche i mutui stipulati da meno di un anno e la sopensione è stata estesa anche alle ditte individuali e artigiani.
  10. Esclusi i mutui stipulati con Fondo di Garanzia – Per il momento e salvo successive revisioni da parte del governo sono esclusi i mutui contratti con il ricorso al Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa.
Sul sito del MEF (Ministero Economia e Finanza) potete trovare la modulistica per l’inoltro per richiedere la sospensione del mutuo, ovvero la richiesta di Moratoria mutui casa.
Nel comunicato del MEF viene detto che “a seguito della firma del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa“.

E’ quindi disposto che i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa in situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Il Fondo di Solidarietà per opera di questa estensione è ora accessibile anche ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

Per redarre la presente guida si ringraziano le seguenti fondi di informazione:

Ministero Economia e Finanza
Idealista
Sole 24 Ore

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