Quali sono le novità introdotte dal decreto “Cura Italia” in materia di mutuo prima casa: come possiamo richiedere la sospensione? Quali sono le procedure? Conviene richiederla?
Sono queste alcune delle domande che i clienti ci pongono. Di seguito pubblichiamo una breve guida che ha il semplice scopo di informare e darvi una idea dei “pro” e dei “contro“; soprattutto vi spiegherà come poterlo richiedere. La possibilità di richiedere la sospensione del mutuo prima casa è stata introdotta dal decreto Cura Italia per coloro che si trovano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza covid-19.
- La tempistica – per l’effettiva sospensione della rata del mutuo si tratta di tempistiche non proprio brevi. Dopo l’invio della domanda si hanno a disposizione dieci giorni per completare la documentazione; 15 giorni per l’istruttoria di Consap, 5 giorni lavorativi per l’esisto dell’istruttoria da parte della banca e altri 35-40 per l’effettiva sospensione della rata. Ma attenzione: la sospensione della moratoria decorrere dalla data dell’invio della richiesta e non dall’effettiva sospensione.
- Sospensione delle rate non pagate fino a 90 giorni – Nella moratoria sono inclusi i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima della data di presentazione della richiesta, ovvero per i tre mesi precedenti la richiesta.
- Compresi anche i mutui già sospesi – Si può richiedere la sospensione delle rate anche per un mutuo per cui si era già richiesta la sospensione in passato e questo non conterà nei 18 mesi. Sempre e quando si sia in regola con il pagamento da almeno tre mesi.
- Adesione della banca al Fondo – Naturalmente per accedere alla sospensione è necessario che la stessa banca abbia aderito al Fondo nazionale Gasparrini.
- Procedure per il lockdown – In periodo di lockdown si semplificano le procedure per l’invio del modulo che può avvenire anche online. Anche l’impiegato di banca può inviarlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2 e inserendo i dati nel campo note. In ogni caso è obbligatorio allegare la certificazione del datore di lavoro e l’autodichiarazione sul fatturato.
- Obbligatorio indicare la durata della sospensione – Attenzione a indicare la durata della sospensione richiesta, pena rigetto della stessa. In caso di incertezza meglio indicare la durata minore (sei mesi) e poi rinnovare la domanda.
- Sospensione per altre tipologie di mutui – Sospensione per i mutui fino a 250mila euro contratti oltre che per l’acquisto della prima casa anche per ristrutturazione e liquidità.
- Considerare il pagamento degli interessi – A carico del mutuatario rimane il 50% della quota interessi (il cui incasso Consap ha chiesto di rimandare in un secondo momento) quindi sempre meglio valutare se conviene la sospensione o un’eventuale rinegoziazione o surroga.
- Ampliamento della sospensione – Con successive correzioni al decreto sono stati inclusi nella moratoria anche i mutui stipulati da meno di un anno e la sopensione è stata estesa anche alle ditte individuali e artigiani.
- Esclusi i mutui stipulati con Fondo di Garanzia – Per il momento e salvo successive revisioni da parte del governo sono esclusi i mutui contratti con il ricorso al Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa.
E’ quindi disposto che i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa in situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Il Fondo di Solidarietà per opera di questa estensione è ora accessibile anche ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.
Per redarre la presente guida si ringraziano le seguenti fondi di informazione: