Tasse per trasferimenti immobiliari: guida pratica

  • 5 anni ago
consulenza immobiliare tradate varese

Pubblichiamo un comodo prospetto riepilogativo relativo a tutte le casistiche sui trasferimenti immobiliari e le relative imposte.

N.B. Il presente prospetto non ha valore legale; le tasse sul trasferimento di immobili sono oggetto di continue revisioni e cambiamenti quindi consigliamo ai lettori di avvalervi sempre di un valido professionista immobiliare.
Per maggiori informazioni relative alle tasse per i trasferimenti immobiliari potete contattare i nostri uffici.

VENDITE DI FABBRICATI DA PRIVATI:

1) – Prima casa e/o relative pertinenze – vendita da privato – Imposta di registro: 2 % (con il minimo di € 1.000)
– Imposta ipotecaria: € 50
– Imposta catastale: € 50
– Imposta di bollo: esente
– Tassa ipotecaria: esente
– Voltura catastale: esente

2) – Fabbricato abitativo o non abitativo, e/o sue pertinenze (diverso dalla prima casa), venduto da privato
– Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
– Imposta ipotecaria: € 50
– Imposta catastale: € 50
– Imposta di bollo: esente – Tassa ipotecaria: esente – Voltura catastale: esente

VENDITE DI FABBRICATI DA IMPRESE COSTRUTTRICI *:

3) – Fabbricato abitativo non di lusso – Prima casa e/o relative pertinenze – venduti da impresa costruttrice * (entro cinque anni dall’ultimazione)
– IVA: 4%
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: € 200
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

4) – Fabbricato abitativo non di lusso e/o sue pertinenze – venduti da impresa costruttrice * (entro cinque anni dall’ultimazione)
– IVA: 10% (se fabbricato di lusso, aliquota del 22%)
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: € 200
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

5) – Fabbricato abitativo non di lusso – Prima casa e/o relative pertinenze – venduti da impresa costruttrice * (dopo cinque anni dall’ultimazione, se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA)
– IVA: 4% (7)
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: € 200
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

6) – Fabbricato abitativo non di lusso e/o sue pertinenze – venduti da impresa costruttrice * (dopo cinque anni dall’ultimazione, se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA)
– IVA: 10% (se fabbricato di lusso, aliquota del 22%) (7)
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200 – Imposta catastale: € 200 – Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

7) – Fabbricato abitativo o comunque non strumentale per natura (3), e/o sue pertinenze – venduti da impresa costruttrice * (dopo cinque anni, dall’ultimazione, senza esercizio di opzione IVA) (5)
– IVA: esente
– Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
– Imposta ipotecaria: € 50 – Imposta catastale: € 50
– Imposta di bollo: esente
– Tassa ipotecaria: esente
– Voltura catastale: esente
Ovvero:
– in presenza dei requisiti “prima casa”, imposta di registro al 2% (con il minimo di € 1.000), ed imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 50 ciascuna).

8) – Fabbricati rurali ad uso abitativo, ceduti da impresa costruttrice * (entro cinque anni dall’ultimazione, o anche dopo cinque anni se vi è opzione Iva)
– IVA: 4% (v. supra, i nn. 3 e 5)
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: € 200
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

9) – Fabbricato non abitativo e non strumentale per natura (3), e/o sue pertinenze, venduti da impresa costruttrice * (entro cinque anni dall’ultimazione)
– IVA: 10 % se fabbricato “Tupini” (1), o se cessione successiva a intervento di recupero; 22% nei rimanenti casi
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: € 200
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35 – Voltura catastale: € 55

10) – Fabbricato strumentale per natura (3), e/o sue pertinenze, venduti da impresa costruttrice * (entro cinque anni dall’ultimazione)
– IVA: 10 % se fabbricato “Tupini” (1), o se cessione successiva a intervento di recupero; 22% nei rimanenti casi
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200)
– Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200)
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

11) – Fabbricato strumentale per natura (3), e/o sue pertinenze, venduti da impresa costruttrice * (dopo i cinque anni, se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA)
– IVA: 10 % se fabbricato “Tupini” (1), o se cessione successiva a intervento di recupero; 22% nei rimanenti casi
– CON REVERSE CHARGE se l’acquirente è soggetto passivo Iva
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200)
– Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200)
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

12) – Fabbricato strumentale per natura (3), e/o sue pertinenze, venduti da impresa costruttrice * (dopo cinque anni dall’ultimazione, in assenza di opzione in atto per l’applicazione dell’IVA) (5)
– IVA: esente
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200)
– Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200)
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

VENDITE DI FABBRICATI DA IMPRESE NON COSTRUTTRICI

13) – Prima casa e/o relative pertinenze – vendita da impresa non costruttrice * (5) (6) – IVA: esente
– Imposta di registro: 2% (con il minimo di € 1.000)
– Imposta ipotecaria: € 50
– Imposta catastale: € 50
– Imposta di bollo: esente
– Tassa ipotecaria: esente
– Voltura catastale: esente

14) – Fabbricato abitativo, e comunque non strumentale per natura (3), e/o sue pertinenze, venduti da impresa non costruttrice * (5)
– IVA: esente
– Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
– Imposta ipotecaria: € 50
– Imposta catastale: € 50
– Imposta di bollo: esente
– Tassa ipotecaria: esente
– Voltura catastale: esente

15) – Fabbricato strumentale per natura (3), e/o sue pertinenze, venduti da impresa non costruttrice, senza esercizio di opzione IVA * (5) (6)
– IVA: esente
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200)
– Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200)
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

16) – Fabbricato strumentale per natura (3), e/o sue pertinenze, venduti da impresa non costruttrice, se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA * (8)
– IVA: 22%
– CON REVERSE CHARGE se l’acquirente è soggetto passivo Iva
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200)
– Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200)
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

17) – Fabbricato strumentale per natura ceduto da società di leasing all’utilizzatore in sede di riscatto (in esercizio dell’opzione di acquisto), senza esercizio di opzione IVA:
– IVA: esente
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: € 200
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

17-bis) – Fabbricato abitativo ceduto da società di leasing all’utilizzatore in sede di riscatto (in esercizio dell’opzione di acquisto):
– IVA: esente
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: € 200
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

18) – Fabbricato strumentale per natura ceduto da società di leasing all’utilizzatore in sede di riscatto (in esercizio di opzione di acquisto), se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA (8):
– IVA: 22%
– CON REVERSE CHARGE se l’acquirente è soggetto passivo Iva
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: € 200
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

VENDITE DI TERRENI:

19) – Terreni non agricoli e relative pertinenze venduti da privato:
– Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
– Imposta ipotecaria: € 50
– Imposta catastale: € 50
– Imposta di bollo: esente
-Tassa ipotecaria: esente
– Voltura catastale: esente

20) – Terreni edificabili (2) e relative pertinenze venduti da impresa:
– Iva: 22%
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: € 200
– Imposta di bollo: € 230
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

21) – Terreni non agricoli e non edificabili e relative pertinenze venduti da impresa:
– Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
– Imposta ipotecaria: € 50
– Imposta catastale: € 50
– Imposta di bollo: esente
– Tassa ipotecaria: esente
– Voltura catastale: esente

22) – Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato o da impresa a coltivatore diretto ad imprenditore agricolo professionale (senza agevolazioni piccola proprietà contadina):
– Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
– Imposta ipotecaria: € 50
– Imposta catastale: € 50
– Imposta di bollo: esente
– Tassa ipotecaria: esente
– Voltura catastale: esente

23) – Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato o da impresa a soggetto diverso da imprenditore agricolo professionale:
– Imposta di registro: 12% (con il minimo di € 1.000)
– Imposta ipotecaria: € 50
– Imposta catastale: € 50
– Imposta di bollo: esente
– Tassa ipotecaria: esente
– Voltura catastale: esente

24) – Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato o da impresa con agevolazioni per la piccola proprietà contadina:
– Imposta di registro: € 200
– Imposta ipotecaria: € 200
– Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200)
– Imposta di bollo: esente (anche per le copie)
– Tassa ipotecaria: € 35
– Voltura catastale: € 55

* Per impresa costruttrice si intende quella che ha costruito il fabbricato – anche mediante imprese appaltatrici – o ha eseguito sul fabbricato – anche a mezzo di imprese appaltatrici – interventi di recupero (restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). La tipologia di intervento edilizio può essere ricavata mediante esame del permesso di costruire o concessione edilizia.

(1)
Un fabbricato ha i requisiti di cui alla legge “Tupini” allorché:

– ha più del cinquanta per cento della superficie totale dei piani fuori terra destinati ad abitazioni; – ha meno del venticinque per cento della superficie totale dei piani fuori terra destinati a negozi.

(2)
Un terreno si considera edificabile, ai fini fiscali, quando la destinazione edificatoria sia prevista dal piano regolatore generale (ancorché manchi lo strumento urbanistico attuativo). Nel caso di adozione di un nuovo piano regolatore, nel conflitto tra le prescrizioni del piano previgente e di quello adottato dal Comune (ma non ancora approvato dalla Regione), prevale il piano adottato.


(3)
Per fabbricato “strumentale per natura” si intende il fabbricato che per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (categorie catastali B, C, D, E ed A/10).


(4)
Secondo la Circ. Min. Finanze 11 luglio 1996 n. 182, può considerarsi “impresa che ha per oggetto esclusivo o principale dell’ attività esercitata la rivendita di fabbricati solo quella che, oltre che per espressa previsione contenuta negli atti societari, svolga effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente acquistati o costruiti”.


(5)
Nel caso di acconti sul prezzo pagati e/o fatturati anteriormente al 4 luglio 2006, l’importo corrispondente rimane soggetto ad imposta sul valore aggiunto; conseguentemente, l’imposta proporzionale di registro trova applicazione unicamente in relazione al residuo prezzo.


(6)
Nel caso di acconti sul prezzo pagati e/o fatturati anteriormente al 26 luglio 2012, l’importo corrispondente rimane soggetto ad imposta sul valore aggiunto nei casi in cui detta imposta trovava applicazione secondo la disciplina anteriore; conseguentemente, l’imposta proporzionale di registro trova applicazione unicamente in relazione al residuo prezzo.


(7)
Anche in questa ipotesi è teoricamente applicabile il regime del reverse charge, se l’acquirente è soggetto passivo Iva. Si tratta peraltro di fattispecie di difficile realizzazione, in quanto si presuppone che un soggetto persona fisica (che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione) acquisti un immobile avente destinazione abitativa (non, ovviamente, da destinare ad abitazione principale, ma in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’acquisto della “prima casa”).


(8)
In questo caso si presuppone che sia sempre possibile – per l’impresa non costruttrice – optare per l’applicazione dell’Iva sia prima che successivamente al decorso dei cinque anni dall’ultimazione del fabbricato o dell’intervento di recupero; a differenza della disciplina dettata per le imprese costruttrici, per le quali l’opzione è necessaria solo decorso il suddetto termine quinquennale.


(9)
Tenendo conto dell’esenzione da imposta di bollo per gli atti immobiliari, prevista dall’art. 10 del d. lgs. n. 23/2011, si è ritenuta applicabile unicamente l’imposta di bollo di euro 45, o di euro 156 (art. 1-bis.1, nn. 1 e 4, della tariffa allegata al d.p.r. n. 642/1972). Contrasterebbe, infatti, con la previsione di esenzione di cui sopra l’applicazione dell’imposta di bollo di euro 300, prevista dall’art. 1-bis, n. 2, della tariffa suddetta.


(10)
L’imposta di registro è dovuta in misura fissa anche se l’azienda conferita comprende beni immobili: Circ. Agenzia entrate 29 maggio 2013, n. 18/E.

(11) A norma dell’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 23/2011, “gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta”. In deroga a quanto disposto dall’art. 10 del d. lgs. n. 347/1990, quindi, soggetto ad imposta catastale è “l’atto” e non “ciascuna voltura”: con la conseguenza che anche alla permuta si applica un’unica imposta catastale nella misura di euro 50.

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